LE STATUT DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"TURISMO PER TUTTI"


ART. 1 - (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l' Associazione di promozione sociale denominata: "TURISMO PER TUTTI", con sede in via Beaumont n. 2, nel Comune di Torino. La durata dell' Associazione è illimitata.

ART. 2 - (Finalità)
L' Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e intende operare nell'ambito del TURISMO ACCESSIBILE con l' obiettivo di:

  • creare pari opportunità nella fruizione dei servizi;
  • valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture riabilitative e sportive del territorio della regione Piemonte;
  • garantire una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
  • provvedere all' integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un' offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi, adatti a quelle fasce d' utenza -sempre crescenti- i cui bisogni speciali e le cui necessità di maggior fruizione non risultano ancora recepite adeguatamente dagli operatori del sistema turistico e dal contesto sociale;
  • accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all' esperienza della visita e del viaggio, dell' incontro con nuove realtà, dello svago e dell' intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l' accrescimento culturale, psicologico e sociale dell' individuo;
  • coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all' accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
  • coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall' Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri.

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L' Associazione si propone in definitiva di incrementare una diversificazione ed uno sviluppo qualitativo dell' offerta turistica presente nella regione Piemonte, creando cooperazione fra realtà interessate al settore e non ancora opportunamente integrate e favorendo, al contempo, una crescita della domanda con conseguente possibilità di nuova occupazione qualificata utile ad apportare anch' essa progresso sociale nelle dinamiche dello sviluppo locale e transnazionale.

L' Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà in particolare svolgere attività di promozione del TURISMO ACCESSIBILE attraverso:

  • sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
  • progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali;
  • consulenze e organizzazione di servizi per favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
  • elaborazione di studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità per tutti alle risorse del territorio piemontese in primo luogo, e nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni in partenariato;
  • gestione diretta, o adesione, a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
  • reperimento mezzi e strutturazione servizi per garantire mobilità e trasporto a disabili, scolaresche, comitive e visitatori con esigenze speciali in soggiorno sul territorio;
  • partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;
  • consulenza legale, assistenza qualificata a tutela dei diritti fondamentali, delle pari opportunità e della non discriminazione, screening sull' osservanza della normativa regionale, nazionale ed europea;

L' Associazione potrà inoltre:

  • istituire Corsi di Formazione e aggiornamento professionale sul Turismo Accessibile, in collaborazione con enti vari ed associazioni nazionali ed estere di disabili già impegnate nel settore, rivolti agli operatori turistici pubblici e privati, agli esercenti, alle scuole alberghiere, ai volontari impegnati in eventi e manifestazioni culturali e sportive, ecc.;
  • promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d'arte che, ponendosi su un piano di superamento di quella cultura negativamente caritatevole che genera pregiudizio verso la condizione attuale del portatore di handicap, siano mirati a diffondere e fomentare il dibattito sulla realtà quotidiana delle persone con disabilità, il loro ambito familiare ed affettivo, il grado di integrazione sociale e lavorativa, il rapporto con le nuove tecnologie, il diritto a pari opportunità;
  • realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazione e cognizioni adeguate ad utenti con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali;
  • promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
  • stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.

L' Associazione potrà, infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività. L' Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui stabilite, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

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ART. 3 - (Soci)
Sono ammessi all' Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l' eventuale Regolamento interno. L' organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va opportunamente motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste 3 categorie di Soci:

  • Ordinari (coloro che aderiscano a "Turismo per Tutti" accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto e l' eventuale Regolamento)
  • Sostenitori (coloro che oltre a aderire a "Turismo per Tutti" accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali, intendano erogare contribuzioni volontarie straordinarie)
  • Onorari (coloro ai quali viene conferita tale qualifica vitalizia dall'Assemblea per meriti particolari: meriti acquisiti a favore dell'Associazione e, più in generale, meriti acquisiti per l' impegno profuso in direzione di una effettiva accessibilità degli ambienti, del patrimonio storico, artistico e culturale e per lo sviluppo di un turismo di qualità accessibile a tutti)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

Il numero dei Soci ordinari, sostenitori e onorari è illimitato. I Soci, ad esclusione di coloro ai quali è stata conferita la qualifica di onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio direttivo.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche o Enti tale diritto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell' Associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell' attività prestata. Le convocazioni assembleari devono essere fatte per iscritto ai Soci e, nella stessa maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni relative. L' esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
L' Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell' attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.
I Soci ordinari e sostenitori devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l' eventuale Regolamento interno. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell' Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il Socio può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta all' Assemblea (o al Consiglio direttivo). In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell' Associazione, il Socio può essere escluso dalla stessa. L' esclusione è deliberata dall' Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell' interessato.

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ART. 6 - (Organi sociali)
Gli organi dell' Associazione hanno struttura democratica e sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Il Presidente.
Possono essere eletti e nominati agli Uffici e alle Cariche Sociali tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipino attivamente alla vita associativa.
Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito.


ART. 7 - (Assemblea)

L' Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti all' Associazione anteriormente alla data di convocazione. È convocata almeno una volta all' anno dal Presidente dell' Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l' adunanza e contenente l' ordine del giorno dei lavori. L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell' Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
I compiti dell' Assemblea:

  • determinare le linee generali programmatiche dell' attività dell' Associazione;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
  • approvare il rendiconto economico finanziario;
  • approvare l' eventuale Regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci;
  • deliberare su quant' altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto dal Consiglio direttivo.

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l' Assemblea lo ritenga opportuno). L' Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l' Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei Soci. L' Assemblea potrà svolgersi anche in modalità di tele conferenza mediante tecnologia informatica adeguata.
Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell' Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 8 - (Consiglio direttivo)
II Consiglio, in quanto espressione della volontà dell' Assemblea dei Soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell' Associazione. Viene eletto dall' Assemblea dei Soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall' Assemblea.
I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili annualmente.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, e a mero titolo esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all' attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell' Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 9 - (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell' Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l' Assemblea; convoca l' Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente, da lui designato.

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ART. 10 - (Risorse economiche)
I mezzi finanziari e il patrimonio di "Turismo per Tutti" sono costituiti dai contributi dei Soci, degli Enti pubblici e privati, dell' Unione europea, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività economiche e dei servizi prestati, da eventuali eredità, donazioni e legati, dai beni mobili e immobili, e da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
Le sovvenzioni e gli aiuti finanziari non devono pregiudicare l' autonomia e l' indipendenza dell' Associazione. L' Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 11 - (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell' Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all' anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall' Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell' Associazione almeno 20 gg. prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell' anno successivo alla chiusura dell' esercizio sociale.

ART. 12 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L' eventuale scioglimento dell' Associazione sarà deciso soltanto dall' Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 13 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.





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