LE
STATUT DELL'
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"TURISMO PER TUTTI"
ART.
1 - (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
Legge 383/2000, l' Associazione di promozione sociale denominata:
"TURISMO PER TUTTI", con sede in via Beaumont
n. 2, nel Comune di Torino. La durata dell' Associazione
è illimitata.
ART.
2 - (Finalità)
L' Associazione è apartitica, non ha scopo di
lucro e intende operare nell'ambito del TURISMO ACCESSIBILE
con l' obiettivo di:
-
creare
pari opportunità nella fruizione dei servizi;
-
valorizzare
la crescita di un turismo di qualità, sostenibile
e responsabile attraverso la promozione di iniziative
ed attività orientate a sviluppare una maggior
accessibilità alle risorse turistiche, culturali,
religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture
riabilitative e sportive del territorio della regione
Piemonte;
-
garantire
una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne
l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il
collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive,
servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito
museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali
e dello svago;
-
provvedere
all' integrazione di competenze e professionalità
diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione
di un' offerta di servizi turistici e prodotti finali
di settore più flessibili, di qualità e
competitivi, adatti a quelle fasce d' utenza -sempre crescenti-
i cui bisogni speciali e le cui necessità di maggior
fruizione non risultano ancora recepite adeguatamente
dagli operatori del sistema turistico e dal contesto sociale;
-
accrescere
la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze
speciali (persone con problemi temporanei o permanenti
di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte)
al fine di garantire sempre maggiori possibilità
di partecipazione all' esperienza della visita e del viaggio,
dell' incontro con nuove realtà, dello svago e
dell' intrattenimento quale esperienza umana integrale
irrinunciabile per l' accrescimento culturale, psicologico
e sociale dell' individuo;
-
coinvolgere
istituti scolastici, associazioni delle persone disabili,
enti e realtà del mondo profit e no profit, in
attività formative e nella programmazione di visite
istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio,
del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione
sulle particolari problematiche legate all' accessibilità
degli spazi e delle risorse locali;
-
coinvolgere
realtà associative, promuovendo opportunità
di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione
transnazionale sostenuti dall' Unione Europea per favorire
il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare
la possibilità di esperienze di confronto e di
soggiorno formativo nei distinti paesi membri.
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su
L'
Associazione si propone in definitiva di incrementare una
diversificazione ed uno sviluppo qualitativo dell' offerta
turistica presente nella regione Piemonte, creando cooperazione
fra realtà interessate al settore e non ancora opportunamente
integrate e favorendo, al contempo, una crescita della domanda
con conseguente possibilità di nuova occupazione
qualificata utile ad apportare anch' essa progresso sociale
nelle dinamiche dello sviluppo locale e transnazionale.
L'
Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà
in particolare svolgere attività di promozione del
TURISMO ACCESSIBILE attraverso:
-
sviluppo
di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto
delle finalità associative;
-
progettazione
e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati
e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche,
soggiorni termali;
-
consulenze
e organizzazione di servizi per favorire accessibilità
a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
-
elaborazione
di studi di fattibilità su iniziative mirate a
promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità
per tutti alle risorse del territorio piemontese in primo
luogo, e nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni
in partenariato;
-
gestione
diretta, o adesione, a centri vacanza, case per ferie,
alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli,
centri di ospitalità, case di accoglienza e per
la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli
e altre strutture di tipo ricettivo;
-
reperimento
mezzi e strutturazione servizi per garantire mobilità
e trasporto a disabili, scolaresche, comitive e visitatori
con esigenze speciali in soggiorno sul territorio;
-
partecipazione
ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo
di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative
di solidarietà internazionale, visite studio, scambi
culturali e tirocini formativi;
-
consulenza
legale, assistenza qualificata a tutela dei diritti fondamentali,
delle pari opportunità e della non discriminazione,
screening sull' osservanza della normativa regionale,
nazionale ed europea;
L'
Associazione potrà inoltre:
-
istituire
Corsi di Formazione e aggiornamento professionale sul
Turismo Accessibile, in collaborazione con enti vari ed
associazioni nazionali ed estere di disabili già
impegnate nel settore, rivolti agli operatori turistici
pubblici e privati, agli esercenti, alle scuole alberghiere,
ai volontari impegnati in eventi e manifestazioni culturali
e sportive, ecc.;
-
promuovere
e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali
conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti,
happening ed esposizioni d'arte che, ponendosi su un piano
di superamento di quella cultura negativamente caritatevole
che genera pregiudizio verso la condizione attuale del
portatore di handicap, siano mirati a diffondere e fomentare
il dibattito sulla realtà quotidiana delle persone
con disabilità, il loro ambito familiare ed affettivo,
il grado di integrazione sociale e lavorativa, il rapporto
con le nuove tecnologie, il diritto a pari opportunità;
-
realizzare
iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni
specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire
informazione e cognizioni adeguate ad utenti con esigenze
speciali, limitazioni motorie e sensoriali;
-
promuovere
e realizzare incontri, attività di studio, ricerca,
raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con
associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi,
esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali,
dei Parchi e delle Riserve naturali;
-
stipulare
con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per
lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto
a favore dei propri associati e verso terzi.
L'
Associazione potrà, infine, istituire forme organizzative
varie; potrà aderire ad altre entità associative,
italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza,
di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.
L' Associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle qui stabilite, ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
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ART.
3 - (Soci)
Sono ammessi all' Associazione, senza distinzione di età,
di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali, tutti coloro che ne condividano gli scopi e
accettino il presente statuto e l' eventuale Regolamento
interno. L' organo competente a deliberare sulle domande
di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego
va opportunamente motivato. Il richiedente, nella domanda
di ammissione, dovrà specificare le proprie complete
generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Sono
previste 3 categorie di Soci:
-
Ordinari
(coloro che aderiscano a "Turismo per Tutti"
accettandone finalità e scopi e impegnandosi
a partecipare alle attività sociali e ad osservare
lo Statuto e l' eventuale Regolamento)
-
Sostenitori
(coloro che oltre a aderire a "Turismo per Tutti"
accettandone finalità e scopi e impegnandosi
a partecipare alle attività sociali, intendano
erogare contribuzioni volontarie straordinarie)
-
Onorari
(coloro ai quali viene conferita tale qualifica vitalizia
dall'Assemblea per meriti particolari: meriti acquisiti
a favore dell'Associazione e, più in generale,
meriti acquisiti per l' impegno profuso in direzione
di una effettiva accessibilità degli ambienti,
del patrimonio storico, artistico e culturale e per
lo sviluppo di un turismo di qualità accessibile
a tutti)
Possono
essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone
giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne
condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.
Il
numero dei Soci ordinari, sostenitori e onorari è
illimitato. I Soci, ad esclusione di coloro ai quali è
stata conferita la qualifica di onorari, sono tenuti al
pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione
nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è
stabilito dal Consiglio direttivo.
ART.
4 - (Diritti e doveri dei soci)
I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e
di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche
o Enti tale diritto è riconosciuto in capo ai loro
legali rappresentanti o mandatari. I Soci hanno diritto
di essere informati sulle attività dell' Associazione
e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento
dell' attività prestata. Le convocazioni assembleari
devono essere fatte per iscritto ai Soci e, nella stessa
maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni
relative. L' esercizio elettorale è libero e rispondente
al principio del voto singolo.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'
Associazione prevalentemente in modo volontario, libero
e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità
personali.
L' Associazione può comunque, per sopperire a specifiche
esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto
ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare
funzionamento e alla qualificazione dell' attività
svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.
I Soci ordinari e sostenitori devono versare nei termini
la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'
eventuale Regolamento interno. Il comportamento del Socio
verso gli altri aderenti ed all'esterno dell' Associazione
deve essere animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
ART.
5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il Socio può recedere dall' Associazione mediante
comunicazione scritta all' Assemblea (o al Consiglio direttivo).
In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal
presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi
o agli scopi dell' Associazione, il Socio può essere
escluso dalla stessa. L' esclusione è deliberata
dall' Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato
le giustificazioni dell' interessato.
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ART.
6 - (Organi sociali)
Gli organi dell' Associazione hanno struttura democratica
e sono:
-
Assemblea
dei Soci;
-
Consiglio
direttivo;
-
Il
Presidente.
Possono
essere eletti e nominati agli Uffici e alle Cariche Sociali
tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative,
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e
partecipino attivamente alla vita associativa.
Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale
titolo gratuito.
ART. 7 - (Assemblea)
L' Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione
ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente
iscritti all' Associazione anteriormente alla data di convocazione.
È convocata almeno una volta all' anno dal Presidente
dell' Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso
scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l' adunanza e contenente l' ordine del giorno dei lavori.
L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno
un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene
necessario. L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria quella convocata per la modifica
dello Statuto e lo scioglimento dell' Associazione. È
ordinaria in tutti gli altri casi.
I compiti dell' Assemblea:
-
determinare
le linee generali programmatiche dell' attività
dell' Associazione;
-
eleggere
il Presidente e il Consiglio direttivo;
-
approvare
il rendiconto economico finanziario;
-
approvare
l' eventuale Regolamento interno;
-
deliberare
in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
esclusione dei Soci;
- deliberare
su quant' altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto
dal Consiglio direttivo.
L'
Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi
anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti,
in proprio o in delega. Non è ammessa più di
una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell' Assemblea
ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti
le persone e la qualità delle persone (o quando l'
Assemblea lo ritenga opportuno). L' Assemblea straordinaria
approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di
2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei
presenti; scioglie l' Associazione e ne devolve il patrimonio
col voto favorevole di ¾ dei Soci. L' Assemblea potrà
svolgersi anche in modalità di tele conferenza mediante
tecnologia informatica adeguata.
Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte
in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell'
Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne
copia).
ART.
8 - (Consiglio direttivo)
II Consiglio, in quanto espressione della volontà
dell' Assemblea dei Soci, è il massimo organo di
rappresentanza e controllo dell' Associazione. Viene eletto
dall' Assemblea dei Soci ed è formato da un numero
compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti
fra gli associati; il numero dei membri è determinato
dall' Assemblea.
I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili annualmente.
Il Consiglio direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell' Associazione. Spetta,
pertanto, al Consiglio, e a mero titolo esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all' attività
sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e
dei settori di attività in cui si articola la vita
dell' Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti
all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della
quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività
sociali e coordinamento delle stesse.
ART.
9 - (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'
Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti
necessari per la gestione e il funzionamento dell' Associazione,
presiede il Consiglio direttivo e l' Assemblea; convoca
l' Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso
di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente
può compiere tutti gli atti non espressamente riservati
alla competenza del Consiglio direttivo ed è munito
di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento
degli scopi istituzionali. In caso di assenza o di impedimento,
il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente,
da lui designato.
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ART.
10 - (Risorse economiche)
I mezzi finanziari e il patrimonio di "Turismo per
Tutti" sono costituiti dai contributi dei Soci, degli
Enti pubblici e privati, dell' Unione europea, da altri
proventi derivanti dallo svolgimento delle attività
economiche e dei servizi prestati, da eventuali eredità,
donazioni e legati, dai beni mobili e immobili, e da ogni
altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
Le sovvenzioni e gli aiuti finanziari non devono pregiudicare
l' autonomia e l' indipendenza dell' Associazione. L' Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse. L' Associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni
che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura.
ART.
11 - (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell' Associazione è
annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute
relative all' anno trascorso. Il conto preventivo contiene
le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
successivo. Il rendiconto economico-finanziario è
predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall' Assemblea
ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto,
depositato presso la sede dell' Associazione almeno 20 gg.
prima dell' Assemblea e può essere consultato da
ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato
entro il 30 aprile dell' anno successivo alla chiusura dell'
esercizio sociale.
ART.
12 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L' eventuale scioglimento dell' Associazione sarà
deciso soltanto dall' Assemblea con le modalità di
cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione,
sarà devoluto a finalità di utilità
sociale.
ART.
13 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto
dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste
dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.
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